IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
  Viste  le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
Governo, emanate il 13 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il   presente   decreto   legislativo   disciplina  lo  scorporo
dell'istituto  di  metrologia  «Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua
fusione  con  l'istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris».
La struttura derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume
la  denominazione  di  «Istituto  nazionale  di  ricerca metrologica»
(I.N.RI.M.).
  2.  Il presente decreto legislativo definisce inoltre le finalita',
le attivita', gli organi, i principi di organizzazione e le modalita'
di  funzionamento dell'I.N.RI.M. al fine di promuovere e di collegare
realta'  operative  di  eccellenza,  di  evitare  duplicazioni  per i
medesimi   obiettivi,   di   assicurare   il   massimo   livello   di
flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole
stipula  di  intese, accordi di programma e consorzi, determinando le
condizioni organizzative per:
    a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie
di risultato e di scopo;
    b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di
ricerca ed amministrative;
    c)  promuovere  le  attivita'  e  le  collaborazioni  di  ricerca
internazionali;
    d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
    e)   potenziare   l'integrazione   con   le  reti  della  ricerca
universitaria ed imprenditoriale;
    f)  delineare  un  equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo
programmatico  e  di  valutazione  e  funzioni di pianificazione e di
conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
    g) valutare i risultati della ricerca.
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87  della  Costituzione  stabilisce  che  il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
          Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il   testo  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni e integrazioni (Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e  per  la  semplificazione  amministrativa), e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  della  legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega
          per  la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo e della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
          pubblici)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2002, n. 158.
              - Il  testo del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.
          19  (Riordino  del  Consiglio  nazionale delle ricerche) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e
          la  valutazione  della  politica  nazionale  relativa  alla
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, a norma dell'art. 11,
          comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
          ordinario.
              - La   legge   25 luglio   1956,   n.   925  (modifiche
          all'ordinamento   dell'Istituto   elettrotecnico  nazionale
          «Galileo  Ferraris» in Torino) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 agosto 1956, a. XCVII, n. 210.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
          127   (Riordino  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          (C.N.R.)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno
          2003, n. 129.